CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO RDI Recupero Dati Italia

1) CONDIZIONI GENERALI

1.1 – Le presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito le “Condizioni”) vengono sottoscritte dal Cliente all’atto dell’emissione da parte di quest’ultimo della Committenza per l’ispezione del supporto magnetico (di seguito, committenza d’ispezione) e troveranno applicazione, anche se non nuovamente richiamate, in tutte le fasi del rapporto contrattuale tra RDI RECUPERO DATI ITALIA S.R.L.s., di seguito denominata RDI ed il Cliente, di cui al successivo articolo 2, “Fasi del Rapporto”, ove non espressamente e concordemente derogate .

1.2 – Le Condizioni troveranno applicazione ai rapporti instaurati sulla base delle committenze d’ispezione sottoscritte dal Cliente a far tempo 1 Gennaio 2022.

2) FASI DEL RAPPORTO

2.1 – Diagnosi. Con la consegna del supporto difettoso, contestualmente alla sottoscrizione della committenza d’ispezione, il Cliente affida a RDI l’incarico di analizzare lo stato del supporto sotto il profilo della possibilità di recupero dei dati presenti nello stesso. Tale attività svolta da RDI si conclude con la messa a disposizione del Cliente del Documento di Preventivo sulle effettive possibilità di recupero dei dati. Detta diagnosi può protrarsi nel tempo per motivi di manomissione e complessità non riscontrate nelle fasi dediche alla diagnosi.

2.2 – Recupero dati. Sulla base del Documento di Preventivo il Cliente decide se ordinare o meno a RDI il recupero dei dati. In caso di decisione positiva il Cliente emetterà l’ordine di recupero, in altro caso il Cliente ha la facoltà di restituzione del supporto ed obbligo di richiederne la restituzione entro 180gg dalla data di emissione del preventivo.

2.3 – RDI eseguirà e porterà a termine l’incarico affidato con diligenza e professionalità.

Il Cliente prende atto e accetta sin d’ora che:

a) RDI utilizzerà strumentazione hardware di proprietà o di terzi presente nei propri laboratori o strumentazione presso altre sedi distaccate e/o laboratori;

b) Se ritenuto necessario da RDI, per le fasi di recupero dei dati, i supporti potranno essere smontati o aperti da tecnici qualificati in ambienti ad atmosfera controllata (quali le cc.dd “camere bianche”).

3) DIAGNOSI

3.1 – La prima fase d’ispezione è una fase che permette la valutazione del danno generando un preventivo dettagliato degli ulteriori costi previsti per la conclusione del recupero dati e delle possibilità di recupero con l’eventuale stesura di una “file list” di file recuperabili. 

3.2 – La RDI ispezionerà il supporto difettoso ai fini di individuare la tipologia del danno e determinare l’effettiva possibilità di procedere al recupero dei dati. Il Cliente che sottoscrive la Committenza di ispezione, si assume ogni responsabilità relativamente alla legittimità della propria richiesta di procedere all’ispezione del supporto difettoso e s’impegna a tenere sollevata e indenne RDI da ogni e qualsiasi pretesa e doglianza in proposito da parte di terzi.

3.3 – Se il guasto fosse elettromeccanico e quindi fosse necessaria una “diagnosi in camera bianca” verrà stilato un preventivo inclusivo un acconto a fondo perduto necessario per il tentativo d’accesso ai dati. Solo dopo l’approvazione da parte del cliente di suddetto preventivo i pezzi di ricambio saranno acquistati e si procederà al tentativo di accesso ai dati.

4) RECUPERO DATI

4.1 – Con la sottoscrizione della Committenza di recupero il Cliente conferisce a RDI l’incarico di effettuare il Recupero dati su un nuovo supporto che sarà concordato con il Cliente.

4.2 – Il Cliente che sottoscrive la Committenza di recupero assume ogni responsabilità relativamente alla legittimità della propria richiesta di recupero dei dati, e s’impegna a tenere sollevata e indenne RDI da ogni e qualsiasi pretesa e doglianza in proposito da parte di terzi.

5) DOVERE DI COLLABORAZIONE DEL CLIENTE

5.1 – Il Cliente è tenuto a fornire a RDI tutte le informazioni necessarie per il buon esito dell’attività commessa, anche al di là delle informazioni specificamente richieste e fornite nella “Scheda tecnica” allegata alla Committenza di ispezione. La RDI , pertanto, declina ogni responsabilità relativa alla mancata, incompleta o errata indicazione dei dati richiesti nella Scheda tecnica e di ogni altro dato necessario per l’espletamento delle procedura di recupero dati. Il cliente ha l’obbligo di dare comunicazione circa l’eventuale richiesta di restituzione del proprio supporto, entro i 180gg previsti dal c.p.c. in termini di legge.

6) CORRISPETTIVI

6.1 – Il corrispettivo dovuto a RDI dal Cliente dovrà venire pagato nel rispetto puntuale di quanto convenuto nella Committenza. Ove ciò non accada RDI – salvo ogni altro rimedio di Legge – avrà facoltà:

(i) di non procedere nelle fase di Diagnosi e Recupero dati,

(ii) ove il Recupero dati sia avvenuto rispetto a quanto convenuto nell’ordine di recupero, a non fare consegna del supporto e dei dati recuperati al Cliente.

7) MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEI DATI RECUPERATI

7.1- Data la complessità tecnica delle procedure di recupero dati e la possibilità che sopravvengano circostanze non previste e non prevedibili al termine della fase di Diagnosi, i tempi previsti e comunicati inizialmente al Cliente potranno subire variazioni. In tali casi RDI darà tempestiva comunicazione al Cliente di siffatte circostanze e del maggior tempo prevedibilmente necessario, senza che il Cliente possa pretendere indennizzi o risarcimenti, fermo quanto al 7.2.

7.2 – Ove il Cliente non ritenga più d’interesse, nell’ipotesi di cui a 7.1, il recupero dati, potrà recedere, riconoscendo a RDI il pagamento delle spese sostenute e il corrispettivo delle attività svolte sino al momento del recesso, in un importo corrispondente alle spese anticipate per la fase del lavoro svolto per la lavorazione di recupero dati.

7.3 – La scelta del vettore e le spese per la consegna al Cliente o al soggetto da questi eventualmente indicato del supporto con i dati recuperati sono effettuati a cura e spese del Cliente che ne assume piena ed esclusiva responsabilità per quanto concerne tutti i rischi (anche di perimento e deterioramento del supporto) relativi al trasporto (dal momento della consegna al vettore del supporto e alla consegna dello stesso al destinatario) .

8) SICUREZZA E PROTEZIONE DEI DATI

8.1 – Nell’esecuzione dell’incarico affidatoLe, sia nella fase di Diagnosi che in quella di Recupero dati, la RDI si impegna a rispettare tutte le disposizioni contenute nel T.U. sulla privacy (D.Lgs. n.196/2003), assicurando il rispetto e la totale riservatezza di tutti i dati e di tutte le informazioni pervenute in suo possesso e relative al predetto incarico. I dati e le informazioni ottenute saranno utilizzate solo ed esclusivamente per adempiere agli obblighi contrattuali e per il tempo necessario all’intervento da effettuare.

9) RISERVATEZZA E CONFIDENZIALITA’

9.1 – La RDI s’impegna a trattare in modo strettamente riservato e confidenziale tutte quelle informazioni relative all’attività del Cliente di cui dovesse venire a conoscenza nel corso dell’esecuzione dell’incarico affidatole.

Dal suo canto, la RDI non è tenuta a fornire al Cliente alcuna informazione relativa agli strumenti e alle procedure utilizzati per le operazioni di Recupero dati.

10) IMPOSSIBILITA’ TECNICA DI RECUPERO

10.1 – Qualora, a giudizio di RDI non sussista la possibilità di procedere al Recupero dei dati o qualora il Cliente dovesse recedere ai sensi e per gli effetti di cui a 7.2, il Cliente stesso potrà comunque richiedere la restituzione del supporto difettoso.

10.2 – Laddove il Cliente non desiderasse la restituzione del supporto difettoso, sarà cura di RDI procedere alla sua eliminazione senza alcun costo imputabile al Cliente. Agli effetti della presente clausola, la mancata richiesta di restituzione del supporto entro e non oltre il termine perentorio di cinque (5) giorni dalla data della comunicazione di RDI o di recesso del Cliente, di cui a 10.1, sarà interpretata come espressa autorizzazione a RDI di distruzione del supporto.

11) RECESSO

11.1- Qualora il Cliente decidesse, dopo aver accettato il Preventivo e previa comunicazione scritta inviata a RDIi, di chiedere l’interruzione della procedura di Recupero dei dati anche al di fuori dell’ipotesi di cui all’art. 10, gli verranno addebitate le spese sostenute da RDI (anche per l’intervento di Terzi) e il compenso sino ad allora maturato, senza possibilità per RDI di chiedere alcunché a titolo di mancato guadagno.

12) GARANZIA

12.1- Le procedure necessarie per il Recupero dei dati, nonostante gli elevati standard di sicurezza e di elaborazione, non sono tali da escludere completamente il rischio di una perdita parziale o totale dei dati ancora presenti sul supporto difettoso e il recupero solo parziale dei dati. La RDI è in grado di garantire solo ed esclusivamente il recupero di tutti i files presenti nella “lista dei files”, ossia della lista dei nomi di file, corredata di informazioni aggiuntive quali la data di creazione e la dimensione, espressamente inclusa nel Documento di Preventivo.

12.2- La Garanzia di cui al 12.1 non si estende all’integrità o all’effettivo ripristino della totalità dei predetti files, ossia alla loro completa ricostruzione e alla possibilità per il Cliente di poterli nuovamente leggere utilizzando quelle applicazioni software che hanno originariamente creato i dati poi andati perduti. L’obbligazione assunta da RDI è dunque da intendersi come obbligazione di mezzi e non di risultato; e nessun addebito o contestazione potrà essere mossa dal Cliente a RDI relativamente al mancato ripristino anche di uno solo degli elementi espressamente indicato nella lista dei files contenuta nel Preventivo.

13) RESPONSABILITA’

13.1- La RDI sarà ritenuta responsabile solo ed esclusivamente dei danni causati da un suo comportamento gravemente negligente o doloso. In ogni caso, la responsabilità di RDI non potrà superare l’importo, concordato con il Cliente e indicato nel Documento di Preventivo, per ogni singolo ordine. Poiché la procedura di Recupero dati riguarda un’attività avente per oggetto un materiale difettoso, è invece espressamente esclusa ogni responsabilità di RDI relativamente a danni presunti arrecati all’hardware e/o al software o a ulteriori dati andati perduti dopo la consegna del supporto difettoso da parte del Cliente.

14) FORO COMPETENTE

14.1 – Per ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e risoluzione dell’incarico e agli obblighi derivanti dallo stesso, le Parti eleggono come foro competente in via esclusiva il Foro di Catania. Ferma restando la generalità della competenza del predetto Foro, RDI si riserva la facoltà di adire ogni altro Foro che fosse eventualmente competente secondo le norme della legge processuale.